Legge 574/1980
Art. 15 — Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente articolo 13, son…
Art. 15. Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente articolo 13, sono trasferiti: gli ufficiali in servizio permanente iscritti nei ruoli dei sei servizi tecnici; gli ufficiali in servizio permanente che supereranno i corsi superiori tecnici, previsti per l'immissione nei suddetti ruoli dall'articolo 17 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, in svolgimento o gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; i sottotenenti e i tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, che, avendo gia' superato i corsi presso la scuola di applicazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando i corsi universitari per il conseguimento di una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici. Sono, inoltre, trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano i corsi della scuola di applicazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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