Legge 312/1980
Art. 97 — Norme transitorie
Art. 97. (Norme transitorie) Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica nella quale si e' verificata la vacanza.
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