Legge 312/1980
Art. 95 — Personale addetto all'assistenza sanitaria
Art. 95. (Personale addetto all'assistenza sanitaria) Il diritto all'indennita' di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' limitato esclusivamente al personale addetto all'assistenza sanitaria prestata in via diretta al degente nelle cliniche strutturate, negli istituti e cliniche di analisi e cura dei Policlinici a gestione diretta e nelle cliniche convenzionate e al personale dell'accettazione, pronto soccorso e astanteria organizzati secondo le vigenti norme sanitarie. All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennita' prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si fara' luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma. L'indennita' suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.
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