Legge 312/1980
Art. 93 — Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni
Art. 93. (Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni) In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.
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