Legge 312/1980
Art. 60 — Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra
Art. 60. (Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra) Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sara' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali. Un criterio analogo sara' altresi' applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.
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