Legge 312/1980
Art. 58 — Trasferimenti a domanda
Art. 58. (Trasferimenti a domanda) Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sara' previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sara' previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
↑ Tutti gli articoli di Legge 312/1980 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.