Legge 312/1980
Art. 23 — Conservazione delle attribuzioni
Art. 23. (Conservazione delle attribuzioni) Fino a quando non sara' provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla e' innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.
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