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Legge 312/1980

Art. 168 — Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/168parte di Legge 312/1980
Art. 168. (Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia) In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonche' a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

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