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Legge 312/1980

Art. 156 — Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/156parte di Legge 312/1980
Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori) Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.

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