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Legge 312/1980

Art. 154 — Equo indennizzo

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/154parte di Legge 312/1980
Art. 154. (Equo indennizzo) Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, non le modifiche apportate dal presente articolo. Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' pari, per la generalita' dei dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento. Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate nel precedente comma e' pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione. Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi e' pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrita' fisica inferiori a quelle di 1ª categoria. E' fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche se cessati dal servizio successivamente a tali date, l'eventuale piu' favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date sopraindicate.

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