Legge 312/1980
Art. 147 — (Quota pensionabile delle indennita' di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo) P…
Art. 147. (Quota pensionabile delle indennita' di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo) Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 147.
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