Legge 312/1980
Art. 141 — Modificazioni delle situazioni soggettive
Art. 141. (Modificazioni delle situazioni soggettive) Per i militari che, successivamente al 1 luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento. Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 141.
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