Legge 312/1980
Art. 136 — Area di applicazione
Art. 136. (Area di applicazione) Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere. Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sara' diversamente provveduto in materia. Negli articoli successivi sono indicati: a) con la dizione unica di "militari", la generalita' dei destinatari; b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 136.
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