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Legge 312/1980

Art. 13 — Titoli di studio

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/13parte di Legge 312/1980
Art. 13. (Titoli di studio) Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio: 1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª; 4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.

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