Legge 312/1980
Art. 127 — Trattamento di quiescenza e di previdenza
Art. 127. (Trattamento di quiescenza e di previdenza) Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.
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