Legge 312/1980
Art. 110 — Concorsi
Art. 110. (Concorsi) I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo. I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalita' del dipendente. Le modalita' ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.
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