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Legge 312/1980

Art. 103 — Conseguimento di qualifica funzionale superiore

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/103parte di Legge 312/1980
Art. 103. (Conseguimento di qualifica funzionale superiore) Al dipendente in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale e' stato inquadrato, puo' essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977. La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrera' con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo articolo 104. Analoga domanda e nei termini di cui sopra puo' essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale. Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuita' per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuita', puo' ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1 luglio 1977 ed economica dal 1 ottobre 1978. All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvedera' la commissione di cui al successivo articolo 104. Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione della presente legge nella qualifica terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di specializzazioni previste nelle declaratorie delle qualifiche immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potra' accedere ai profili omogenei delle qualifiche quarta e quinta, nella misura non superiore al 30 per cento della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo della produzione e di operaio specializzato. Il conferimento della nuova qualifica funzionale avra' decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente articolo 101 potra' conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a qualifica superiore, con effetto 1 ottobre 1981. La domanda dovra' essere presentata nel, termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata. Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977 ed economica non anteriore al 1 ottobre 1978. Ai dipendenti in servizio al 1 ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sara' riservato, nei passaggi interni alla qualifica superiore, il 25 per cento dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari. Tale inquadramento sara' effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

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