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Legge 650/1979

Art. 7 — La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/7parte di Legge 650/1979
Art. 7. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituita dalla seguente: "b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonche' il controllo degli scarichi nelle unita' geologiche profonde;". L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione".

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