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Legge 650/1979

Art. 4 — I, contributi che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della…

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/4parte di Legge 650/1979
Art. 4. I, contributi che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per la erogazione dei finanziamenti a favore delle province per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 5 e 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla presente legge. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma del presente articolo. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da ripartire in tre annualita' per gli anni 1980, 1981, 1982 di cui 75 miliardi per l'anno 1980. Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunita' montane. L'onere dei mutui di cui al comma precedente e' interamente assunto a carico dello Stato. Tali mutui sono utilizzati per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalita' di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980, con i programmi regionali di risanamento delle acque. Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite del sessanta per cento delle disponibilita' di cui al quarto comma del presente articolo, la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione. All'onere derivante dalle disposizioni del terzo comma del presente articolo per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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