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Legge 650/1979

Art. 29 — Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 24…

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/29parte di Legge 650/1979
Art. 29. Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467. Non si procede per l'inosservanza prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 16 aprile 1973, n. 171, a carico di chi abbia ottemperato, nel periodo sopra indicato, alle prescrizioni del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467.

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