Legge 650/1979
Art. 22 — Alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n
Art. 22. Alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi. La parola "Cianuri" del parametro 27 e' sostituita dalle seguenti: "Cianuri totali". Le parole "Ammoniaca totale" del parametro 35 sono sostituite dalle seguenti: "Azoto ammoniacale". Le parole "Fenoli totali" del parametro 40 sono sostituite dalla seguente: "Fenoli". Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 14 (Boro) e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli scarichi a mare il limite e' elevato a 10 mg/1. Tale limite si applica anche alla zona di foce". La nota riportata in corrispondenza del parametro 31 (Solfati) e' sostituita dalla seguente: "Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purche' almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati". La nota riportata in corrispondenza del parametro 32 (Cloruri) e' sostituita dalla seguente: "Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purche' almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinita'". Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 48 (Saggio di tossicita) e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinita' superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA". Il primo alinea della nota in calce e' sostituito dai seguenti: "Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi. L'autorita' che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalita' di prelievo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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