Legge 650/1979
Art. 20 — Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n
Art. 20. Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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