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Legge 650/1979

Art. 16 — La lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/16parte di Legge 650/1979
Art. 16. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituita dalla seguente: "b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio. I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilita', norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione. I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorita'. I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente". L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purche' cio' avvenga entro il 31 dicembre 1980".

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