Legge 650/1979
Art. 14 — L'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n
Art. 14. L'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla regione territorialmente competente ed e' subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente legge. Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili e' rilasciata in conformita' alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile. All'istruttoria per le autorizzazioni di cui al presente articolo provvedono le autorita' competenti al rilascio, le quali sono altresi' tenute a dare notizia al Ministero della marina mercantile delle autorizzazioni rilasciate, ai fini delle prescritte notificazioni ai competenti organismi internazionali. Per le spese si provvede a termini dell'articolo 15".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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