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Legge 48/1979

Art. 21 — Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attivita' di agente di assicurazione in v…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/21parte di Legge 48/1979
Art. 21. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attivita' di agente di assicurazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.500.000. Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di assicurazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non e' regolarmente iscritto all'albo, l'impresa e' punita con l'ammenda di lire 20 milioni e, nel caso di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

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