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Legge 48/1979

Art. 2 — A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo e' aggiornato alla data del 31 d…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/2parte di Legge 48/1979
Art. 2. A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo e' aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia e l'impresa preponente.

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