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Legge 48/1979

Art. 12 — L'iscrizione e' disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento …

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/12parte di Legge 48/1979
Art. 12. L'iscrizione e' disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla commissione per l'albo degli agenti di assicurazione di cui al successivo articolo 13. Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto e) dello stesso articolo 9 per il quale si applica la procedura prevista al successivo articolo 19. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto, sia stata sentita anche l'impresa preponente. I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 8, devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'impresa preponente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati. Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l'agenzia. I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere e' regolata dal disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

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