Legge 497/1978
Art. 5 — Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su ar…
Art. 5. Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari. Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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