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Legge 497/1978

Art. 16 — I concessionari degli alloggi di servizio di cui a punti 4) e 5) del precedente articolo 6 sono tenuti al pag…

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/16parte di Legge 497/1978
Art. 16. I concessionari degli alloggi di servizio di cui a punti 4) e 5) del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.

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