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Legge 497/1978

Art. 1 — Per garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa e' …

ELI /it/legge/1978/08/18/497/art/1parte di Legge 497/1978
Art. 1. Per garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa e' autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.

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