Legge 497/1978
Art. 1 — Per garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa e' …
Art. 1. Per garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa e' autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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