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Legge 382/1978

Art. 9 — I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pu…

ELI /it/legge/1978/07/11/382/art/9parte di Legge 382/1978
Art. 9. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Essi possono inoltre trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

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