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Legge 382/1978

Art. 18 — Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19

ELI /it/legge/1978/07/11/382/art/18parte di Legge 382/1978
Art. 18. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

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