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Legge 382/1978

Art. 14 — Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di…

ELI /it/legge/1978/07/11/382/art/14parte di Legge 382/1978
Art. 14. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. Il richiamo e' verbale. Il rimprovero e' scritto. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di disciplina. La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessita' ed urgenza ed a titolo precauzionale. La sanzione della consegna di rigore non puo' essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

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