Legge 382/1978
Art. 1 — Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attivita' si informano ai pr…
Art. 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attivita' si informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' assicurare, in conformita' al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 1.
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