Legge 227/1977
Art. 37 — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri per il tesoro e per il commercio con l'…
Art. 37. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 37.
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