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Legge 227/1977

Art. 30 — Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'a…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/30parte di Legge 227/1977
Art. 30. Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

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