Legge 227/1977
Art. 30 — Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'a…
Art. 30. Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 30.
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