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Legge 227/1977

Art. 28 — Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro per il t…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/28parte di Legge 227/1977
Art. 28. Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro per il tesoro presenta il piano previsionale degli impegni assicurativi della sezione e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo. A tale scopo la sezione trasmette entro i trenta giorni che precedono la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilita' finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265. Il Ministro per il tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attivita' svolta dalla sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni, nonche' elementi per valutare l'attivita' da svolgere nel semestre successivo. In particolare, la relazione dovra' fornire indicazioni specifiche sulle operazioni effettuate in base al numero 12) dell'articolo 14 della presente legge, alla lettera n) dell'articolo 15 e alla lettera n) richiamata dal primo comma dell'articolo 18. La sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti ad inviare al Ministro per il tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma precedente. Il Ministro per il tesoro trasmette inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro per gli affari esteri, dal Ministro per il commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attivita' svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, nonche' elementi per valutare l'attivita' da svolgere nel semestre successivo.

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