Legge 227/1977
Art. 18 — L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sez…
Art. 18. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) e n) dell'articolo 15 della presente legge. Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale e' inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti e sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse. Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare. Le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita' del costo della provvista. In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potra' rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla sezione o dagli stessi operatori nazionali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 143/03 — Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, commautoritativoha disposto (con l'art. 19 comma 2) l'abrogazione dell'art. 18.
↑ Tutti gli articoli di Legge 227/1977 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.