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Legge 227/1977

Art. 11 — La sezione, per lo svolgimento della sua attivita', si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonche' d…

ELI /it/legge/1977/05/24/227/art/11parte di Legge 227/1977
Art. 11. La sezione, per lo svolgimento della sua attivita', si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonche' del personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto Istituto. Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della sezione, con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal comitato di gestione, sentito il consiglio di amministrazione dell'INA, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della sezione e' incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria. In sede di formazione del ruolo della sezione, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potra' essere disposta, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unita'. Una convenzione tra l'INA e la sezione regolera' i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

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