Legge 898/1976
Art. 9 — A decorrere dal 1 gennaio 1977, ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dal pre…
Art. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1977, ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 e' dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno. In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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