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Legge 898/1976

Art. 7 — Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito …

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/7parte di Legge 898/1976
Art. 7. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Tale indennizzo e' stabilito in una meta' dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere a) e b) del precedente articolo 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere. Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, e' determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procedera' alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sara' suscettibile dei gravami previsti dalla legge. I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma precedente. Nella domanda, redatta in carta libera, secondo un modello predisposto dall'amministrazione militare, il richiedente se proprietario deve dichiararlo, assumendone ad ogni effetto la responsabilita' anche penale. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di L. 500.000 non e' richiesta altra documentazione. Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 5. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali. L'indennizzo e' corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni. E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene. Per il pagamento degli indennizzi e del contributo, previsti dal presente articolo e dagli articoli 9 e 14, sono consentite aperture di credito da commutarsi in quietanza di entrata a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, enti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e aperture di credito a favore dei funzionari delegati, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

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