Legge 898/1976
Art. 19 — Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione am…
Art. 19. Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma e' inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa e' il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni son regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile. L'autorita' militare predetta puo' ordinare altresi' che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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