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Legge 319/1976

Art. 8 — Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comu…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/8parte di Legge 319/1976
Art. 8. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, dovra' predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione; b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi; c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi. Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

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