Legge 319/1976
Art. 8 — Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comu…
Art. 8. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, dovra' predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione; b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi; c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi. Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
Modifica · 1
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 1.
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