Legge 319/1976
Art. 6 — I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati …
Art. 6. I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali. Le comunita' montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali. I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilita' degli scarichi, alla funzionalita' degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d), della presente legge, nonche' del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
Modifica · 1
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 1.
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