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Legge 319/1976

Art. 23 — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme pres…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/23parte di Legge 319/1976
Art. 23. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, e' punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni. Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.

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