Legge 319/1976
Art. 23 — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme pres…
Art. 23. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, e' punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni. Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
Inserisce · 1
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'introduzione dell'art. 23-bis.
↑ Tutti gli articoli di Legge 319/1976 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.