Legge 319/1976
Art. 14 — Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purch…
Art. 14. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sara' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 della presente legge. I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175, comma 1 lettera b)) l'abrogazione del provvedimento.
Modifica · 1
- L. 650/12 — Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 14, ultimo comma.
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