Open·Parlamento
HomeNormeLegge 319/1976Art. 1
Legge 319/1976

Art. 1 — La presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, dire…

ELI /it/legge/1976/05/10/319/art/1parte di Legge 319/1976
Art. 1. La presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo; b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti; c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione; d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali; e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 319/1976 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.