Legge 187/1976
Art. 9 — Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede Agli ufficiali e sottufficial…
Art. 9. Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, quando in comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, spetta, per il periodo di percezione della indennita' di cui al precedente articolo 3, un'indennita' supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta una indennita' supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perche' destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a otto ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta, altresi', nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta, con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di L. 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dello Esercito e dell'Aeronautica e di L. 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
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