Legge 187/1976
Art. 28 — Decorrenza dei provvedimenti Le misure delle indennita' e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del …
Art. 28. Decorrenza dei provvedimenti Le misure delle indennita' e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1 dicembre 1975. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1 gennaio 1976. I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1 gennaio 1976.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
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