Legge 187/1976
Art. 1 — Indennita' di impiego operativo Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i…
Art. 1. Indennita' di impiego operativo Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennita' di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e' corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennita' di cui ai successivi articoli del titolo I della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1.
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